di Franco Ortolani
La prima ad essere istituita è stata LA ZONA ROSSA DEL VESUVIO.
Circa questa zona la Protezione Civile Nazionale dice: “La zona rossa è l’area da evacuare cautelativamente in caso di ripresa dell’attività eruttiva del Vesuvio, in quanto ad alta probabilità di invasione da parte di flussi piroclastici ed elevato rischio di crolli delle coperture degli edifici per accumuli di depositi di materiale piroclastico.”
Per l’area vesuviana è stata emanata la Legge Regionale 10 dicembre 2003, n. 21. “Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana”.
La citata legge si applica ai comuni rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico della pianificazione nazionale d’emergenza dell’area vesuviana del dipartimento della protezione civile – prefettura di Napoli – osservatorio vesuviano.
La pianificazione di cui al comma 1 e le variazioni successive sono parte integrante della presente legge.
La legge regionale dice: “Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all’articolo 1, a far data dall’entrata in vigore della presente legge, non possono contenere disposizioni che consentono nuova edificazione a scopo residenziale, mediante l’aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei comuni individuati all’articolo 1, comportanti nuova edificazione a scopo residenziale, ad eccezione degli edifici realizzati precedentemente all’entrata in vigore della presente legge.
In pratica la legge regionale non può che fare propria la disposizione della Protezione Civile Nazionale circa il divieto di nuova edilizia residenziale che aumenterebbe il rischio vulcanico.
La zona Rossa flegrea è stata istituita a partire dal 2014 ma fino ad ora la Regione Campania non ha emanato nessuna legge come per la zona rossa vesuviana.
La Protezione Civile Nazionale, come per la zona rossa vesuviana, dice che nella zona rossa ad alto rischio vulcanico flegreo l’evacuazione preventiva è l’unica misura di salvaguardia della popolazione in quanto l’area può essere invasa da flussi piroclastici distruttivi.
Ne consegue che è vietata la nuova edificazione residenziale.
Quando sarà emanata una legge regionale circa la zona rossa flegrea, come per la zona rossa vesuviana, sarà sancito quanto prescritto dalla Protezione Civile Regionale, cioè che non è possibile la nuova edificazione residenziale per non incrementare il rischio.
In pratica in base alla classificazione della Protezione Civile Nazionale già da ora nella zona rossa flegrea non è possibile la realizzazione di edifici che comportino l’aumento della popolazione residente.
Riepilogando.
Circa la zona rossa vesuviana la Protezione Civile Nazionale dice che è l’area da evacuare cautelativamente in caso di ripresa dell’attività eruttiva del Vesuvio, in quanto ad alta probabilità di invasione da parte di flussi piroclastici ed elevato rischio di crolli delle coperture degli edifici per accumuli di depositi di materiale piroclastico.
Questo vuol dire che non si può realizzare nuova edilizia per ospitare nuovi cittadini in quanto aumenterebbe il rischio.
La Legge Regionale emanata e vigente riprende quanto detto dalla Protezione Civile Nazionale vietando chiaramente la nuova edilizia residenziale che aumenterebbe il rischio vulcanico.
Circa la zona rossa flegrea non è ancora stata emanata una legge regionale che riguardi la zona rossa ad alto rischio vulcanico nella quale, come prescrive la Protezione Civile Nazionale, l’evacuazione preventiva è l’unica misura di salvaguardia della popolazione in quanto l’area può essere invasa da flussi piroclastici distruttivi.
Ne consegue che già da ora non è possibile la nuova edilizia residenziale nella zona rossa flegrea.