Il nostro percorso ha inizio analizzando le diverse forme di contribuzione previste dal nostro sistema previdenziale che si articola sostanzialmente in: contribuzione obbligatoria, contribuzione figurativa e contribuzione volontaria.
Ai fini dell’erogazione di un trattamento pensionistico, l’assicurato è tenuto a versare dei contributi obbligatori di finanziamento, il cui ammontare varia a seconda della categoria di appartenenza (autonomo, dipendente, imprenditore, etc.).
Tali contributi sono fondamentali, innanzitutto, per la maturazione dell’anzianità e per il calcolo dell’assegno pensionistico mensile.
Differente dai contributi obbligatori è la disciplina dei contributi figurativi. Nella fattispecie può capitare che un lavoratore non abbia prestato alcuna attività lavorativa ma abbia percepito dei trattamenti a carico degli enti previdenziali. In questa ipotesi, la legge prevede la copertura dei periodi di trattamento attraverso l’accredito figurativo dei contributi ai fini pensionistici.
I contributi figurativi, la cui disciplina è riportata nel D. Lgs. 503/1992, sono utilizzati non solo per coprire i periodi di contribuzione che risultano scoperti ma anche per integrare periodi durante i quali si è verificato un dato evento e magari la retribuzione è stata ridotta.
I contributi volontari, disciplinati dal D. Lgs. 184/1997, infine, possono essere versati dai lavoratori che hanno cessato o interrotto la propria attività lavorativa, magari per ottimizzare i requisiti di contribuzione che sono necessari per il raggiungimento di una prestazione pensionistica o anche per accrescere l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrà accesso una volta conseguiti i requisiti richiesti. Questo tipo di contribuzione, tuttavia, non è consentita a chi svolge attività da lavoratore dipendente, iscritto all’Inps o ad altra forma di previdenza obbligatoria o è titolare di pensione diretta, come quella di vecchiaia, inabilità o anticipata. È altresì incompatibile con l’attività di lavoratore autonomo iscritto all’Inps e con la libera professione che prevede l’iscrizione ad una Cassa di previdenza. Il versamento dei contributi figurativi, invece, sono ammessi in concomitanza alla percezione dell’indennità di disoccupazione Naspi.