di Alessandro D’Orazio
La legittima difesa è legge: il ddl è stato approvato al Senato con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. Il provvedimento, passato in terza lettura, è stato accolto dagli applausi della Lega e di una parte del Movimento 5 stelle. La norma è stata, inoltre, sostenuta dai voti favorevoli di Forza Italia e di Fratelli d’Italia. Si sono registrate tra i cinque stelle le defezioni di 15 senatori: sei presenti, ma che non hanno votato e nove assenti giustificati per congedo o missione. In particolare, i primi sei sono risultati essere le tre senatrici “dissidenti” Elena Fattori, Paola Nugnes e Virginia La Mura, oltre ai restanti Matteo Mantero, Barbara Floridia e Michela Montevecchi. Mentre tra gli assenti giustificati figurano i nomi dei ministri Barbara Lezzi e Danilo Toninelli. Il ddl in questione era stato precedentemente votato alla Camera il 6 marzo.
Il ministro dell’Interno Matteo Salvini all’atto della approvazione ha espresso parole di giubilo, dichiarando: “Questo 28 marzo è un giorno bellissimo non per la Lega ma per gli italiani. Dopo anni di chiacchiere e polemiche è stato sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante. Non si legittima il Far West ma si sta con i cittadini perbene”. Oltre a ciò, il leader leghista ha mostrato una maglietta blu recante la dicitura “La difesa è sempre legittima” ed esponendola dinanzi a cronisti e fotografi dopo il risultato.
Nei contenuti la norma rafforza a tutti gli effetti la tutela per chi reagisce a una violazione di domicilio; inoltre il concetto viene esteso anche sul luogo di lavoro, rendendo sempre legittima la difesa di fronte all’intrusione in casa di un presunto aggressore. A ciò si aggiunge il definitivo superamento di un eventuale uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, oltre alla introduzione del cosiddetto stato di “grave turbamento”, il quale supera a piè pari l’eccesso colposo di legittima difesa. Il ddl prevede, infatti, che non possa essere punibile chi abbia agito per tutelare la propria o altrui incolumità qualora fosse “in condizioni di grave turbamento provocato dal pericolo in atto”.