Tra le misure adottate a sostegno dei genitori c’è il famoso bonus bebè che fu introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015. Tale assegno annuo di natalità viene riconosciuto per ogni figlio nato, adottato o in affidamento temporaneo tra il gennaio 2015 e dicembre 2017. L’assegno viene corrisposto mensilmente fino al compimento del terzo anno di età del bambino o fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del bambino adottato e prevede 80euro mensili per un totale annuo di euro 960.
Il bonus bebè, che si differenzia dal “bonus mamma domani” di cui parleremo nel prossimo articolo, non viene corrisposto a tutte le famiglie ma solo a quelle che presentano un indicatore economico equivalente (Isee) non superiore ai 25mila euro. Nel caso in cui l’Isee risulti inferiore ai 7mila euro, l’assegno mensile viene raddoppiato passando a 160 euro, restando fermo l’arco temporale dei tre anni.
Per poter presentare la domanda per ottenere il bonus è necessario essere residenti in Italia e convivere con il figlio e dal 2017 la domanda può essere presentata anche da cittadini italiani, europei o extracomunitari in possesso però di regolare permesso di soggiorno.
Tuttavia è stata introdotta una novità. Ed infatti l’Inps con circolare 214 del dicembre 2016 ha esteso l’opportunità di richiedere il bonus anche a quei genitori stranieri che non hanno la cittadinanza in uno stato appartenente all’Unione europea.
Può capitare anche che il genitore in possesso dei requisiti sia minorenne, allora in quel caso la domanda per ottenere il bonus può essere depositata in nome e per contro del genitore minorenne da un legale rappresentante.
A corredo della documentazione da presentare, il documento fondamentale che non deve assolutamente mancare è la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) contenete ovviamente tutte le informazioni necessarie per poter descrivere la situazione economica del richiedente.
La presentazione della Dsu e dell’Isee è di fondamentale importanza poiché in caso di discordanze con i dati forniti anche dall’Agenzia delle Entrate, l’erogazione della misura viene sospesa fino ad integrazione documentale.
Per quanto riguarda la procedura di presentazione della domanda, quest’ultima va fatta esclusivamente in via telematica all’Inps entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglie del bimbo adottato. Nel caso di ritardo nella presentazione della domanda l’assegno sarà concesso dalla data di presentazione e fino al compimento del terzo anno di età ma non si avrà diritto agli arretrati.
Il modulo per la presentazione della domanda è reperibile sul sito dell’Inps e si ricorda che poter attivare la procedura è necessario essere in possesso del Pin dispositivo per poter accedere ai servizi Inps. In mancanza del Pin ci si può rivolgere ad un Caf o ad un Patronato o chiamare il call center dell’Inps al numero verde 803164.